Progetto Lariano – Associazione di Promozione e Utilità Sociale
"Per far prevalere il male, è sufficiente che gli onesti non facciano nulla" (J.R.R. Tolkien)Il nostro Statuto
STATUTO
Titolo I
Costituzione – Sede – Scopo – Durata
Art. 1 – È costituita l’Associazione di Promozione ed Utilità Sociale, denominata “PROGETTO LARIANO”, nel prosieguo indicata come Associazione.
Art. 2 – L’Associazione ha sede attualmente in Lariano, Via Castel d’Ariano n° 70. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con l’Associazione stessa è quello che risulta dal libro dei soci.
Art. 3 – L’Associazione, che non ha scopi di lucro, è costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile, della legislazione vigente ed agisce ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n° 383. Essa è ispirata e strutturata secondo i criteri di democraticità ed è in linea con la L.R. n° 22 del 1° settembre 1999 e sue successive modifiche.
Art. 4 – Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’Associazione.
Art. 5 – L’Associazione intende porsi al servizio della comunità nelle sue espressioni singole ed associate, private e pubbliche, ed ha lo scopo di individuare proposte ed iniziative volte particolarmente a:
- valorizzare la città di Lariano ed il suo territorio, anche in sinergia con i comuni limitrofi;
- sviluppare i servizi cittadini adeguandoli al numero degli abitanti e portandoli agli standard qualitativi raggiungibili nel tempo;
- creare le condizioni per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed artigianali presenti e per l’insediamento di nuove attività, con particolare attenzione alle risorse disponibili sul territorio ed alle nuove tecnologie;
- sviluppare le attività culturali, artistiche e sportive, coinvolgendo le varie categorie dei cittadini, dai giovani, agli adulti, agli anziani, ai diversamente abili;
- incrementare le iniziative nel settore turistico, basandosi sulle risorse naturali presenti, sulle potenzialità ricettive e gastronomiche e sulle attività culturali, artistiche e sportive di cui sopra;
- migliorare nel complesso la qualità della vita attraverso uno sviluppo sostenibile a livello ambientale, economico e sociale, tenendo particolarmente presenti i valori della moralità, dell’onestà e della famiglia, quale nucleo fondamentale della comunità.
Art. 6 – L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società od enti aventi scopi analoghi ai propri. Essa si ripromette, tra l’altro, di interfacciarsi con le onlus e con le altre associazioni che agiscono sul territorio (culturali, sportive, professionali, imprenditoriali, artigianali, commerciali), verso le quali si pone a disposizione per instaurare una proficua collaborazione, allo scopo, tra l’altro, di individuare e sottoporre alle amministrazioni degli enti locali proposte concordate, coordinate ed omogenee tese all’ottimizzazione dei risultati.
Art. 7 – L’iniziativa dell’Associazione s’inquadra anche in quanto previsto dal Regolamento Comunale di Lariano, con particolare riferimento ai seguenti Articoli:
- n° 2: Finalità – comma 4;
- n° 4: Partecipazione, informazione e accesso alle strutture;
- n° 11: La valorizzazione e la promozione della partecipazione;
- n° 12: La valorizzazione delle associazioni;
- n° 14: Gli organismi di partecipazione;
- n° 15: Promozione di specifici istituti di partecipazione;
- n° 16: Forum dei cittadini;
- n° 19: L’iniziativa e le proposte popolari;
- n° 20: Le istanze, le proposte e le petizioni;
- n° 24: La conferenza dei servizi.
Art. 8 – L’Associazione non si configura come soggetto politico, né si posiziona in alcuno spazio della geografia partitica; intende, invece, perseguire finalità mirate alle cose concrete, ai problemi reali, da portare avanti unicamente nell’interesse del territorio e della comunità. Per questo si pone al servizio di tutti i cittadini ed in posizione di piena e leale collaborazione con le amministrazioni degli enti locali.
Art. 9 – L’Associazione agisce in piena trasparenza ed apertura verso tutti quelli che vorranno dare il loro contributo, che sarà sempre non solo bene accetto, ma caldamente auspicato; per questo, tra l’altro, provvederà a divulgare periodicamente, attraverso i mezzi d’informazione locali ed informatici od altro, le attività svolte, le proposte emerse ed i risultati delle proprie azioni.
TITOLO II
Organi dell’Associazione – Soci
Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere
f) il Collegio dei Revisori Contabili;
g) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute solo ai fini dell’attività svolta e preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.
Il Collegio dei Revisori Contabili può non essere nominato; la decisione della sua costituzione è presa dal Comitato Esecutivo o deliberata in un’Assemblea dei soci.
Art. 11 – All’Associazione possono aderire in numero illimitato tutte le persone fisiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui agli articoli precedenti.
Art. 12 – Sono soci coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione (Soci fondatori) e quanti altri verranno ammessi successivamente dal Comitato Esecutivo; tutti i soci sono tenuti al versamento delle quote annuali. Il rapporto associativo non può essere di durata temporanea.
Art. 13 – I soci s’impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito, le attività associative senza fini di lucro. Ad essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata e preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo.
Art. 14 – I soci hanno i diritti d’informazione e di controllo sulle attività dell’Associazione stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto.
Art. 15 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione; quest’ultima è dichiarata dal Comitato Esecutivo per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dallo Statuto, per il mancato pagamento delle quote sociali dopo dodici mesi dalla loro scadenza o per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che lo potrà impugnare con ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.
Art. 16 – Su proposta del Comitato Esecutivo, l’Assemblea dei soci può deliberare il conferimento di cariche onorifiche od onorificenze, quale quella di Soci Onorari, a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; i non soci, ai quali sia stata conferita una tale onorificenza, non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono essere designati per alcuna carica negli organi dell’Associazione e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.
TITOLO III
Assemblea
Art. 17 – L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente stesso ne ravvisa la necessità.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data della sua convocazione.
Art. 18 – Le convocazioni dell’Assemblea devono essere fatte mediante avviso affisso presso la sede sociale e inviato a mezzo lettera raccomandata spedita a ciascun socio al domicilio risultante dal libro soci, ovvero a mezzo mail o pubblicato sulla stampa locale, in ogni caso almeno otto giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve precisare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare, anche per la seconda convocazione, che non può essere fissata nello stesso giorno della prima.
Le assemblee devono essere convocate presso la sede sociale o in altro luogo purché nell’ambito del territorio di Lariano.
L’Assemblea è validamente costituita anche in mancanza delle formalità precisate in questo articolo, qualora sia presente la totalità dei soci ed il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Art. 19 – Hanno diritto d’intervenire in Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro soci da almeno sette giorni prima della data della riunione e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
Ciascun socio può farsi rappresentare da qualsiasi altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
Art. 20 – Spetta all’Assemblea:
- deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo;
- approvare le direttive generali ed i programmi da perseguire nell’anno;
- deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
- stabilire annualmente le quote associative su proposta del Comitato Esecutivo;
- deliberare su quant’altro ad essa demandato per legge e per lo Statuto.
Art. 21 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e la validità di costituzione dell’Assemblea stessa.
Il Presidente incarica il Segretario del Comitato Esecutivo, o altra persona in caso d’impedimento di questo, a redigere il verbale dell’adunanza, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso; il verbale verrà reso disponibile a tutti i soci.
Art. 22 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti e rappresentati; fanno eccezione le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, che debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, ancorché dissenzienti o non intervenuti; le eventuali impugnazioni debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea e secondo le leggi vigenti.
TITOLO IV
Comitato Esecutivo
Art. 23 – Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo quanto sarà stabilito dall’Assemblea; questa eleggerà i membri del Comitato stesso scegliendoli tra i soci. I membri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo nomina tra i propri membri il proprio Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, che è anche Vice Presidente dell’Associazione, il Segretario ed il Tesoriere; più cariche possono essere conferite ad uno stesso membro.
Le convocazioni del Comitato Esecutivo devono essere fatte mediante avviso affisso presso la sede sociale e inviato a mezzo lettera raccomandata spedita a ciascun membro al domicilio risultante dal libro soci, ovvero a mezzo mail o pubblicato sulla stampa locale, in ogni caso almeno otto giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve precisare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare. Le riunioni devono essere convocate presso la sede sociale o in altro luogo purché nell’ambito del territorio di Lariano.
Per ciascuna riunione del Comitato Esecutivo, il Segretario redigerà il relativo verbale.
Art. 24 – Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Esecutivo per l’attività svolta in relazione alle cariche ricoperte; ad essi possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata e preventivamente autorizzate dal Comitato stesso.
Art. 25 – Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità oppure dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi; nel corso di una di tali riunioni il Comitato Esecutivo provvederà a deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea dei soci per la relativa approvazione.
Il Comitato é presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, da un membro designato dalla maggioranza degli intervenuti.
Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 26 – Se durante l’esercizio sociale si rende vacante, per qualsiasi motivo, un posto del Comitato Esecutivo, questo provvederà a cooptare tra i soci un altro membro, che resterà in carica fino alla prima successiva Assemblea.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a mancare la metà dei membri dei componenti il Comitato, l’intero Comitato s’intende dimissionario ed i componenti rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Comitato nel minor tempo possibile e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui esso s’intende dimissionario.
Art. 27 – Al Comitato Esecutivo spetta l’attuazione delle direttive stabilite dall’Assemblea dei soci e, nell’ambito di esse, la promozione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione. Ad esso spetta inoltre:
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere regolamenti interni, se ritenuti opportuni o necessari, e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
- indire convegni, incontri, manifestazioni, ecc.;
- aderire ad associazioni o istituzioni che abbiano scopi analoghi e compatibili con quelli dell’Associazione;
- deliberare sull’assunzione eventuale di personale dipendente, nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Comitato Esecutivo può demandare ad uno o più suoi membri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
TITOLO V
Presidente – Vice Presidente – Segretario – Tesoriere
Art. 28 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo.
Egli è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare, ad aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi e pagamenti di qualsiasi natura e rilasciare le relative quietanze. Per dette operazioni il Comitato Esecutivo può decidere di prescrivere la firma congiunta del Presidente con quella di un altro componente del Comitato stesso.
Il Presidente può delegare i propri poteri con delega scritta ad altro componente del Comitato Esecutivo.
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con enti ed istituzioni.
Art. 29 – In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Art. 30 – Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
In particolare il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo, la tempestiva convocazione dell’Assemblea e del Comitato Esecutivo, la tenuta del libro soci.
Art. 31 – Al Tesoriere competono la tenuta dei libri contabili e della cassa, il controllo dell’andamento economico e finanziario durante l’anno sociale, la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, la collaborazione con il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato.
TITOLO VI
Collegio dei Revisori Contabili
Art. 32 – Al Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, spetta il controllo della gestione amministrativa e/o contabile dell’Associazione.
Esso deve redigere una specifica relazione da presentare all’Assemblea nel corso dell’adunanza per l’approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo, contenente anche proposte per il miglior funzionamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Art. 33 – I Revisori Contabili sono eletti dall’Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo, in numero di tre; essi debbono essere iscritti al relativo Albo e durano in carica per tre anni.
TITOLO VII
Collegio dei Probiviri
Art. 34 – Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze che possono sorgere nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci e propone al Comitato Esecutivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci e durano in carica tre anni.
Art. 35 – Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto dai membri del Collegio stesso; in mancanza di questi, è presieduto dal membro più anziano come socio, così come risultante dall’ordine di iscrizione sul libro soci.
Il Collegio si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Esecutivo o di almeno cinque soci o del socio interessato alla vertenza.
Le riunioni del Collegio sono valide purché siano presenti almeno due suoi membri.
TITOLO VIII
Risorse Economiche – Esercizio finanziario
Art. 36 – Gli introiti dell’Associazione sono costituiti da:
- le quote sociali;
- i contributi di soci che potranno essere volontariamente e liberamente donati o prestati senza interessi, in relazione alle necessità dell’Associazione;
- i contributi di privati;
- i contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti o organismi in genere;
- i lasciti testamentari di soci, di privati, di enti o società;
- gli introiti derivanti da convenzioni stipulate con associazioni, fondazioni, enti privati o pubblici, che non infrangano i principi del “non profit”;
- i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, qualificate “non commerciali” dalla normativa vigente; quando, occasionalmente, per il raggiungimento degli scopi sociali, sia esercitata un’attività qualificata “commerciale”, ma pur sempre marginale, sarà tenuta una contabilità separata.
Art. 37 – L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro i termini stabili per legge, il Comitato Esecutivo redige i bilanci consuntivo e preventivo, accompagnati da una propria relazione sulla gestione e da quella del Collegio dei Revisori Contabili, se nominato; i bilanci e le relazioni dette saranno depositate presso la sede sociale e messe a disposizione dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguite, non potranno essere distribuiti ai soci neppure in modo indiretto, ma dovranno essere destinate ad attività, impianti, attrezzature ed incrementi patrimoniali in linea con gli scopi dell’Associazione, ovvero per finalità comunque compatibili con la qualificazione di “ente non commerciale” secondo la normativa vigente.
TITOLO IX
Durata – Scioglimento – Generali
Art. 38 – La durata dell’Associazione è illimitata; l’Assemblea dei soci può disporne lo scioglimento anticipato secondo quanto previsto dal precedente Articolo 22.
Art. 39 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scelti possibilmente tra i soci.
Tutte le risorse economiche e patrimoniali non potranno essere divise tra i soci, ma dovranno essere devolute ad altre organizzazioni che operino secondo principi analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
Art. 40 – L’Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per quanto necessario al suo regolare funzionamento e con rapporti regolati secondi le leggi vigenti. In particolare, i dipendenti saranno assicurati contro le malattie e gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 41 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia di volontariato e di associazioni senza fini di lucro.
Lariano, 21 aprile 2010

